Il creditore ha diritto di ottenere il pagamento dell’intera prestazione anche se questa è un’obbligazione divisibile. Ne consegue che di fronte ad un’offerta del debitore di pagamento parziale, il creditore può rifiutare salvo che la legge o gli usi non prevedano diversamente. Il debitore, ad ogni modo, come stabilito dall’art. 1197, non può sostituire la prestazione se non con il consenso del creditore. Le ragioni che possono indurre il debitore e il creditore ad accordarsi perché l’adempimento avvenga con una cosa diversa, posso essere le più varie: ad es. la mancanza di liquidità del debitore induce il creditore ad accettare in pagamento una partita di merci di materie prime. Questa modalità di estinzione, conosciuta anche come datio in solutum si realizza quando la diversa prestazione è eseguita. Un’applicazione corretta della datio in solutum si ha nei pagamenti effettuati attraverso assegno nei quali il creditore che avrebbe diritto al pagamento in moneta contante, accetta il pagamento mediante assegno bancario. Il alcuni casi il debitore cede un credito in luogo dell’adempimento, ad es. cede un credito vantato nei confronti di un suo cliente che dopo aver acquistato delle merci è ancora debitore del prezzo. Si tratta in questo caso di una cessione pro solvendo.

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