L’affitto si ha quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, ovvero di una cosa che produce utilità. In tal caso l’affittuario, a cui spettano i frutti e le utilità della cosa, deve curarne la gestione in conformità alla sua destinazione economica (art. 1615).

Il locatore deve consegnare la cosa in modo che possa servire all’uso e alla produzione cui è destinata (art. 1617) e può controllare l’osservanza degli obblighi da parte dell’affittuario (art. 1619). Può inoltre recedere dal contratto in tre casi, se l’affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la sua gestione, se non osserva le regole di buona tecnica e infine se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (art. 1618).

L’affittuario deve pagare un fitto (canone) stabilito, che gli permette di assumere iniziative per migliorare la produttività della cosa affittata, purché rispetti gli interessi del locatore (art. 1620). Il subaffitto non è valido senza che vi sia il consenso del locatore (art. 1624), ma, nel caso si realizzi, viene considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario (art. 1649).

Se le parti non hanno stabilito la durata dell’affitto, ciascuna può recedere dando all’altra un congruo preavviso (art. 1616). Lo scioglimento del contratto si ha nel caso della vendita da parte del locatore (se così stabilito), e nel caso di interdizione, inabilitazione o insolvenza dell’affittuario. La morte dell’affittuario, permette al locatore e agli eredi di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla morte, con disdetta comunicata alla controparte con preavviso di sei mesi (art. 1627).

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