Figura diversa dall’opzione è la prelazione che consiste nell’attribuzione ad un soggetto del diritto di essere preferito ad altri, ove si decida di concludere un determinato contratto. Colui che concede la prelazione è libero di stipulare o meno il contratto e di cedere o non cedere quel determinato bene ma, ove decida di cederlo, deve tenere conto del diritto di prelazione concesso. Il diritto è quello di essere preferito ad altri a parità di condizioni. La prelazione può essere volontaria o legale. Il patto di prelazione sarà in genere contenuto in un più ampio contratto del quale costituisce una clausola.

Esempi notissimi di prelazione legale sono quelli a favore del conduttore di immobile adibito ad uso diverso di abitazione ad essere preferito ad altri acquirenti nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile o nel caso di locazione a terzi. Altro esempio è quello della prelazione spettante al coerede ove uno dei coeredi intenda cedere a terzi la sua quota o parte di essa. Il vincolo creato dalla concessione di una prelazione comporta un obbligo positivo del concedente il quale deve mettere in grado il prelazionario di esercitare il proprio diritto. Esso si specifica come obbligo di denuncia ossia di comunicazione al prelazionario della proposta che si intende fare a terzi o da terzi ricevuta. Anche il prelazionario avrà l’onere di esercitare il proprio diritto entro un certo termine. Mentre l’opzione costituisce già un pezzo di contratto, nel senso che colui che la concede deve considerarsi quale proponente in forma irrevocabile, nella prelazione l’iter si atteggia diversamente. Il patto di prelazione non può rappresentare già una proposta perché non contiene gli elementi del contratto. La tutela dunque del prelazionario è affidata alle norme che prevedono il risarcimento del danno ove un obbligo rimanga inadempiuto. Fanno eccezione le fattispecie della prelazione legale ove è data la possibilità al titolare della prelazione di riscattare l’immobile anche presso terzi. Solo qualora si tratti di prelazione legale, il diritto di preferenza del prelazionario potrà specificarsi quale diritto, a parità di condizioni, all’acquisto del bene. Nella prelazione volontaria si rimane sul terreno dei vincoli od obblighi preparatori del contratto finale.

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