La minore età. La potestà dei genitori

Il negozio giuridico concluso dal minore di età è annullabile (art. 1425 c.c.): la sua efficacia può venire eliminata in base ad una tempestiva domanda giudiziale proposta nell’interesse del minore (artt. 1441, 1442 c.c.).

Quando si tratti, invece, di parole dette da un bambino in tenera età, il negozio giuridico è inesistente, e dunque radicalmente privo di effetti fin dall’inizio e senza necessità che venga esercitata un’azione giudiziale di annullamento.

Il negozio giuridico concluso dal minorenne è annullabile senza necessità di provare che esso gli sia effettivamente dannoso.

La cura della persona del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata normalmente ai suoi genitori, i quali hanno a questo scopo un insieme di poteri che costituiscono la potestà di genitori.

La potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi, salvi i casi di impedimento dell’uno o dell’altro. In caso di contrasto fra i genitori su questioni particolare importanza, è previsto l’intervento del giudice, che deve cercare di favorire un accordo, e in caso di insuccesso di questo tentativo, deve attribuire il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare gli interessi del figlio (art. 316 c.c.). Nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare il pericolo di un grave pregiudizio per il figlio il padre può adottare i provvedimenti indifferibili, anche in contrasto con la volontà della madre (la deroga al principio di uguaglianza dei coniugi è giustificata dall’ art. 29 Cost.).

La potestà va esercitata nell’interesse del minore. Il suo esercizio costituisce un dovere (potere-dovere), anche se ciò non deve far dimenticare il naturale diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

La potestà dei genitori comprende, oltre al dovere del mantenimento, il potere-dovere di sorveglianza e di educazione.

Il potere di sorveglianza implica il potere di tenere il figlio presso di sé, o di destinargli una certa abitazione; quando il figlio se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare (art. 318 c.c.). il potere di sorveglianza implica anche quello di regolare le frequentazioni del figlio o di intercettarne la corrispondenza, qualora ne sia il caso. Dal dovere di sorveglianza dipende la responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati dal fatto illecito del figlio minore, se questi abita con i genitori stessi (art. 2048 c.c.).

Il potere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte assai delicate circa il corso di studi e l’educazione religiosa; vi è poi il potere di usare mezzi di correzione e di disciplina, nei limiti approvati dal costume (art. 571 c.p.).

La potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale dei figli negli atti che non presuppongono scelte strettamente personali.

I genitori che esercitano la potestà hanno in comune l’usufrutto legale sui beni del figlio, tranne quelli che il figlio abbia acquistato col proprio lavoro e gli altri indicati nell’art. 324 c.c.; questo diritto comprende il potere di godere dei beni e percepirne il reddito.

La sanzione per la violazione dei doveri inerenti alla potestà sul figlio consiste, secondo i casi, nella decadenza della potestà, nella rimozione dall’amministrazione, nella privazione o limitazione dell’usufrutto legale o in altri provvedimenti che il tribunale ritenga convenienti all’interesse del figlio (artt. 371, 380 c.c.).

La tutela dei minori

Se entrambi i genitori sono morti, o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela (art. 343 c.c.). il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà. Se questa designazione manca, o se si oppongono gravi motivi, sarà scelta un’altra persona, preferibilmente fra i prossimi parenti o affini del minore (art. 348 c.c.).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).

L’emancipazione

Il minore che abbia compiuto i sedici anni di età può, per gravi motivi, essere autorizzato a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.). Il minore, sposandosi, acquista l’emancipazione.

Questa gli attribuisce la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli altri occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale (art. 394 c.c.).

Tutela degli interdetti e curatela degli inabilitati

L’interdetto si trova in uno stato di incapacità assoluta; egli è assoggettato ad una tutela, alla quale si applicano le disposizioni sulla tutela dei minori (art. 424 c.c.).

L’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; per gli altri gli occorre l’assistenza del curatore ed eventualmente l’autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale.

L’interdizione o l’inabilitazione può essere revocata con sentenza qualora ne venga meno la causa (art. 429 c.c.).

Amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è disposta dal giudice tutelare su ricorso dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del coniuge, della persona stabilmente convivente, o di altri soggetti indicati dalla legge (artt. 404, 406, 417 c.c.).

Quando vengano meno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, questa è revocata dal giudice tutelare su istanza dello stesso beneficiario, dell’amministratore di sostegno, o degli altri soggetti previsti dalla legge (art. 413 c.c.).

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