La mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali, e quindi il difetto ecceda i limiti del contratto, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto (art. 1497).

In generale comunque non è agevole distinguere tra la presenza di vizi e la mancanza delle qualità essenziali. In secondo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, mentre nel primo caso, oltre alla risoluzione, può chiedere anche la riduzione del prezzo.

La garanzia di buon funzionamento

Se il debitore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, con prescrizione di sei mesi dalla scoperta. Può essere assegnato al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa (art. 1512).

Secondo la dottrina la garanzia di buon funzionamento non prefigura un rimedio nuovo o aggiuntivo, in quanto il venditore prometterebbe una prestazione già prevista dall’ordinamento come necessaria. La garanzia di buon funzionamento quindi non si differenzia dalle altre ipotesi di garanzia e di mancanza di qualità.

Decadenza e prescrizione

Il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi della cosa al venditore entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna, mentre l’eccezione è sempre valida, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni e prima del decorso anno.

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