La soggettività degli enti del Libro I non è legata alla natura fisiopsichica di individui singoli ma ciò non impedisce l’attribuzione di diritti o garanzie di beni che non hanno intrinseco carattere patrimoniale e possono apparire esclusivamente legate alla persona dell’uomo tanto da venir attratti nel riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili. A guardare attentamente, si tratta di beni, che possono corrispondere ad interessi anche non individuali. La rilevanza di beni non intrinsecamente patrimoniali si manifesta negli stessi enti con scopo di profitto. È esemplare che si ammetta alla riabilitazione civile l’imprenditore individuale ma pure la società fallita. Talvolta il bene e l’interesse si definiscono solo in virtù della relazione con gruppi, organizzati al fine della difesa di interessi diffusi, di cui non si può affermare la rilevante appartenenza ad individui. Più di recente l’art. 1469 ha attribuito anche alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti legittimazione alla richiesta di inibitoria in ordine all’uso di clausole contrattuali vessatorie.

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