Con l’espressione fideiussione in omnibus è stata indicata la fideiussione cui solitamente fanno ricorso le banche per garantire l’esposizione debitoria di un soggetto debitore verso la banca.

L’aspetto caratteristico di questa garanzia è quello di essere destinata alla garanzia di tutti i debiti presenti e futuri del debitore verso la banca. La peculiarità consiste, dunque, nel fatto che il fideiussore garantisce anche debiti che non sono neanche sorti. Questo ha fatto ritenere talora che una tale fideiussione potesse essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell’oggetto. La giurisprudenza della Cassazione ha per altro escluso l’invalidità, ritenendo che l’oggetto è pur sempre determinabile per relationem. La stessa giurisprudenza ha per altro ritenuto inefficace la fideiussione omnibus nel caso in cui la banca continuato ad erogare credito al debitore, facendo affidamento non più sulla capacità patrimoniale, ma su quella del fideiussore. Infine, per limitare il rischio del fideiussore, è stato stabilito l’importo massimo garantito, e cioè un tetto massimo di garanzia.

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