L’art. 13 ascrive la capacità giuridica anche alle società. Nel Libro V sono regolate non solo le società, distinte dallo scopo del profitto (art. 2247), ma anche altre organizzazioni economiche che non rientrano i questa delimitazione. Le società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici sono comuni soggetti del diritto privato, tenuti ad esercitare attività economiche i cui ricavi non siano inferiori ai costi. La partecipazione pubblica è giustificata non dall’intento di produrre utili, ma dal perseguimento di finalità sociali. Le società cooperative sono essenzialmente caratterizzate dallo scopo di “fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto di utili patrimoniali”. I consorzi ad es. sono destinati a realizzare la collaborazione fra imprenditori. La finalità economica distingue gli enti del Libro V del codice da quelli del Libro I (fondazioni e associazioni) che hanno sempre fini non economici ma di promozione sociale, di elevazione culturale, di beneficienza ecc.

Soprattutto agli enti del Libro I si riferisce il d.lgs. 460/1997 il quale adopera la denominazione generale di enti non commerciali e quella specifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). I fini non economici possono anche implicare lo svolgimento di attività economiche destinate a coprire i costi dell’attività necessaria al raggiungimento del fine non economico.

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