Modi satisfattivi:

  • adempimento.
  • adempimento da parte del terzo.
  • pagamento con surrogazione.
  • compensazione: due persone obbligate reciprocamente estinguono i propri debiti per quantità corrispondenti (art. 1241).
    • art. 1243: la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose dello stesso genere ugualmente liquide ed esigibili (compensazione legale). Se il debito non è liquido ma di pronta liquidazione il giudice può procedere all’accertamento del credito opposto in compensazione (compensazione giudiziale).
    • art. 1252: le parti possono seguire anche forme diverse di compensazione.
  • confusione: il creditore e il debitore si riuniscono in un’unica persona causando l’estinzione dell’obbligazione e liberando i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1253).
    • art. 1254: la confutazione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

Modi non satisfattivi:

  • impossibilità sopravvenuta.
  • novazione:
    • oggettiva: una nuova obbligazione sostituisce quella precedente.
      • art. 1232: i privilegi, il pegno e le ipoteche si estinguono se le parti non convengono espressamente di mantenerli.
      • art. 1234: la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria. Se essa deriva da un titolo annullabile la novazione è valida se il debitore ne era a conoscenza.
    • soggettiva: un nuovo debitore si sostituisce a quello originario (delegazione, espromissione, accollo).
  • remissione (anche tacita): il creditore rinuncia al suo credito, ma il debitore può dichiarare di non volerne profittare (art. 1236).
    • art. 1238: la rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione del debito.
    • art. 239: la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La remissione accordata ad un fideiussore non libera gli altri.
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