Può capitare che una fattispecie non sia riconducibile ad un solo ordinamento ma a due o più. Ad es. quando un contratto viene stipulato tra soggetti di diversa nazionalità o tra due concittadini ma in relazione ad un bene situato in un diverso stato.

In questi casi occorre individuare dove localizzare il singolo rapporto al fine di capire quale legge applicare. A tal fine viene in aiuto il diritto internazionale privato che è un diritto interno che regola i rapporti tra privati aventi punti di contatto con più ordinamenti, determinando il diritto applicabile. Precisamente le norme del diritto internazionale privato non vanno a regolare direttamente la fattispecie ma si limitano ad individuare l’ordinamento che deve regolarla. Nel nostro paese tale normativa è costituita dalla L. 218/1995 che stabilisce che l’accertamento del diritto da applicare è compiuto d’ufficio dal giudice attraverso un procedimento che si articola in due fasi:

a) anzitutto occorre compiere la qualificazione del rapporto, cioè bisogna definire la natura del rapporto da regolare: ad es. se si tratta di rapporto coniugale, successorio ecc… Tale qualificazione avviene sulla base della legge interna (c.d. lex fori)

b) dopodiché occorre vedere se c’è un collegamento con uno specifico ordinamento secondo quanto fissato dal diritto internazionale privato. Ad es. L. 218/95 stabilisce che il possesso e i diritti reali sono regolati dalla legge dello stato in cui i beni si trovano, oppure la promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui è manifestata, o ancora che la separazione o lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda o in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata

Va comunque sottolineato che esistono due limiti all’applicazione della legge straniera:

a) infatti in caso di norme interne di applicazione necessaria queste prevalgono sulle norme che rinviano alla legge straniera. Si tratta di norme che esprimono valori di rilevanza costituzionale o di diritto europeo

b) e inoltre la legge straniera non si può applicare se produce effetti contrari all’ordine pubblico. Qui per ordine pubblico non si intende quello interno ma quello internazionale che si identifica nelle norme a tutela dei diritti fondamentali

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