L’adempimento dell’obbligazione consiste nell’esecuzione della prestazione. Destinatario di tale adempimento è il creditore a cui di solito non interessa che sia personalmente il debitore a adempiere (tranne casi di debito personalissimo o di obbligazione sorta da contratto intuitu personae).

L’adempimento ad opera di un terzo può avvenire contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse che sia proprio il debitore ad adempiere, ma non contro la volontà del debitore (art. 1180).

 

Termine dell’adempimento (calcolato secondo le regole dell’art. 2963):

  • art. 1183: se un termine risulta necessario, in mancanza di accordo tra le parti, esso viene stabilito dal giudice, altrimenti il creditore può esigere l’adempimento immediato. Se il termine è rimesso alla volontà del debitore spetta al giudice di stabilirlo; se invece è rimesso alla volontà del creditore può essere fissato dal debitore che intende liberarsi.
  • art. 1184: qualora sia fissato un termine si presuppone che esso sia a favore del debitore, se non risulta diversamente.
  • art. 1185: il creditore non può esigere l’adempimento prima della scadenza a meno che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente ma può richiedere, nei limiti della perdita, ciò di cui il creditore si è arricchito per il pagamento anticipato.
  • art. 1186: se il termine è fissato a favore del debitore il creditore può comunque esigere l’adempimento immediato se il debitore risulta insolvente o se ha diminuito/non dato le dovute garanzie.

Luogo dell’adempimento (art. 1182):

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato e non può desumersi dalla prestazione stessa si seguono questi tre punti:

  • l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui tale cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta.
  • l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (nel caso sia cambiato, e ciò renda gravoso il pagamento, il debitore ha il diritto di pagare al proprio domicilio).
  • in altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Pagamento:

  • art. 1188 (si riferisce a prestazioni recettizie): il pagamento deve essere fatto a creditore/ a suo rappresentante/ a persona indicata o autorizzata. Pagamento fatto a chi non era autorizzato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato.
  • art. 1189: il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo viene liberato se dimostra la sua buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto a restituirlo al vero creditore.
  • art. 1190: il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore se questi prova il vantaggio ricevuto dall’incapace.
  • art. 1191: il debitore che ha eseguito una prestazione dovuta non può impugnarla a causa della propria incapacità.
  • art. 1192: il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose altrui, salvo che offra di eseguirlo con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, fermo restando il risarcimento del danno.

Datio in solutum:

  • art. 1197: il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa solo se il creditore lo consente.
  • art. 1198: quando in luogo dell’adempimento viene ceduto un credito l’obbligazione si estingue con la riscossione di tale credito.
  • art. 1199: il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e spese del debitore, rilasciare quietanza.
  • art. 1200: il creditore che riceve il pagamento deve liberare i beni del debitore da ogni tipo di garanzia o vincolo che ne limiti la disponibilità.
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