Una diversa formulazione della teoria antimperativistica è quella che definisce le norme giuridiche come giudizi di valore. E’ una dottrina che ha avuto seguito soprattutto fra i giuristi italiani. Giuliano definisce le norme giuridiche come giudizi di valore sulla condotta di determinati consociati di fronte a determinati fatti. Ora, quando gli autori dicono che la norma è una valutazione di certi fatti, intendono dire che la norma giuridica qualifica certi fatti come giuridici, cioè collega a certi fatti certe conseguenze giuridiche e la più importante e frequente di queste conseguenze è il sorgere di una obbligazione. Ma l’obbligazione rinvia ad una prescrizione.

Perciò dire che certi fatti hanno certe conseguenze giuridiche significa riconoscere che certi comportamenti sono obbligatori in quanto prescritti; vuol dire insomma, riferirsi ad una modificazione di comportamenti che è lo scopo a cui tende qualsiasi prescrizione. Il compito di una norma non è quello di descrivere le conseguenze che derivano da certi fatti, ma di metterle in atto. In definitiva la considerazione della norma come un giudizio di valutazione rappresenta un cambiamento di nome a cui non corrisponde un cambiamento di significato.

A riprova di ciò Allorio ritiene che non vi è antitesi fra l’aspetto imperativistico e quello valutativo del diritto, ma anzi il secondo aspetto non rappresenta che uno svolgimento logico del primo. Ciò non significa che l’antico imperativismo abbia resistito incolume alla prova: esso partiva da una nozione troppo ristretta della norma giuridica come comando e fondava l’identificazione del diritto con il diritto statale. La reazione contro l’imperativismo così pensato era giusta fino a quando non oltrepassò però la misura quando per combattere la nozione ristretta di comando, finì per credere che le norme giuridiche non fossero imperativi nel senso più largo del termine né prescrizioni ma fossero solo giudizi o valutazioni.

In altre parole la disputa tra imperativisti e non imperativisti si è presentato coma una disputa relativa al genere, mentre è stata in realtà, questa è la conclusione di Bobbio una disputa rispetto alla specie, vale a dire rispetto ai vari tipi di proposizioni prescrittive che possono comporre un sistema normativo, e non ha intaccato la comunanza del genere, a cui tutti i diversi tipi di nomi appartengono, e che è il genere delle proposizioni prescrittive distinte da quelle descrittive.

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