Lo studio delle regole giuridiche presenta molti problemi interessanti. Secondo Bobbio il primo punto che bisogna aver chiaro se si vuole stabilire una teoria della norma giuridica, è che ognuna di esse può essere sottoposta a tre distinte valutazioni indipendenti l’una dall’altra. Di fronte a qualsiasi norma giuridica possiamo infatti porci un triplice ordine di problemi: se essa è ingiusta o meno; se è valida o invalida; se è efficace o inefficace. Il problema della giustizia è il problema della corrispondenza o meno della norma ai valori di un ordinamento giuridico. Esso inoltre equivale a domandarsi se quella norma sia atta o meno a realizzare i valori storici che ispirano quel concreto e storicamente determinato ordinamento giuridico. Il problema se una norma sia giusta o meno è un aspetto del contrasto tra mondo reale e mondo ideale, tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è. Perciò il problema della giustizia si chiama problema deontologico del diritto.

Il problema della validità è il problema dell’esistenza della regola in quanto tale e viene risolto con un giudizio di fatto; per decidere se una norma sia valida (cioè esista come norma giuridica appartenente ad un determinato sistema), bisogna compiere tre operazioni:accertare se l’autorità che l’ha emanata aveva il potere legittimo di emanare norme giuridiche; accertare se non sia stata abrogata; accertare se non sia incompatibile con altre norme del sistema, in particolare con una gerarchicamente superiore o con una successiva. Il problema della validità è detto problema ontologico del diritto.

Il problema dell’efficacia è il problema se quella norma sia o no seguita dalle persone a cui è diretta e, nel caso in cui sia violata, sia fatta valere dall’autorità che l’ha posta. La ricerca per accertare l’efficacia o l’inefficacia di una norma è una ricerca storico-sociologica che si rivolge allo studio del comportamento dei membri di un certo gruppo sociale. Il problema dell’efficacia è il problema fenomenologico del diritto.

 

I tre criteri sono indipendenti

  • Questi tre criteri di valutazione di una norma danno origine a tre ordini distinti di problemi, e sono indipendenti gli uni dagli altri = valgono le seguenti proposizioni:

a.Una norma può essere giusta senza esser valida

b. Una norma può essere valida senza esser giusta

c. Una norma può essere valida senza esser efficace

d. Una norma può essere efficace senza esser valida (caso delle consuetudini, della buona educazione, del diritto consuetudinario = ricorda che nessuna consuetudine è norma solo per il fatto che è efficace, essa lo diventa solo se viene riconosciuta dall’autorità come valida)

e.Una norma può essere giusta senza esser efficace

  1. Una norma può essere efficace senza esser giusta (la giustizia è indipendente dalla validità, ma anche dall’efficacia)

 

Possibili confusioni dei tre criteri

 

  • Filosofia del diritto legata al problema della giustizia = teoria della giustizia: ricerca di VALORI SUPREMI del diritto
  • Filosofia del diritto legata al problema della validità = teoria generale del diritto: ricerca dei MEZZI per attuare il diritto e delle sue CARATTERISTICHE
  • Filosofia del diritto legata al problema dell’efficacia = sociologia giuridica: ricerca sulla vita delle norme, come nascono e come sono applicate

 

  • Secondo Del Vecchio, questa distinzione corrisponde a quella dei tre compiti della filosofia del diritto: deontologico, logico e fenomenologico = concezione approvata da Maynez, Stone e Verdross

 

  • I tre problemi del diritto fanno capo ad un unico problema centrale che è poi lo scopo di tutta l’esperienza giuridica: organizzare al meglio la vita degli uomini in società

 

  • Ci sono tre TESI RIDUZIONISTICHE:
    • Una riduce la validità a giustizia = una norma è valida solo se è giusta = dottrina del diritto naturale
    • Una riduce la giustizia a validità = una norma è giusta solo per il fatto che è valida = concezione positivistica
    • Una riduce la validità ad efficacia = il diritto reale è solo quello che gli uomini applicano giorno per giorno, non quello scritto nelle costituzioni = correnti realistiche
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