Rimborsi IVA in Italia a soggetti passivi comunitari

Con la l.88/2009 è stata data la possibilità a soggetti comunitari non residenti di ottenere rimborso IVA anche davanti operazioni attive effettuate in Italia , assoggettate al reverse charge. La Corte di Lussemburgo ha però bocciato il meccanismo di rimborso per i soggetti comunitari non residenti con stabile organizzazione in Italia. Sono poi esclusi da ogni procedura di rimborso i privati residenti in altri Stati comunitari e i soggetti senza partita IVA in altro Paese membro. Oggetto del rimborso è l’imposta assolta da un soggetto estero nell’esercizio della sua impresa per l’acquisto in Italia di beni mobili e servizi e per cui la stessa imposta è detraibile ex 19 DPR 633 (non è rimborsabile quindi l’imposta relativa all’acquisto di beni immobili e neppure quella relativa a beni/servizi per cui è prevista l’indetraibilità per legge)

Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti extra-comunitari

Possono richiedere il rimborso dell’imposta soggetti che: non possiedono stabile organizzazione in Italia, che abbiano stipulato un accordo di reciprocità con lo Stato (finora solo Svizzera, Israele, Norvegia), hanno acquistato beni/servizi per cui si richiede il rimborso dell’imposta nella propria attività di impresa. Gli altri stati, tranne quei 3, possono quindi chiedere il rimborso ex procedura del 38bis, nominando rappresentante fiscale o identificazione diretta.

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