Perché l’operazione integri il presupposto oggettivo IVA, si deve inquadrare tra le cessioni di beni (art. 2) o tra le prestazioni di servizio (art. 3).

Cessioni di beni. Sono dette “cessioni” gli atti a titolo oneroso con oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritt reale di godimento su beni di ogni genere. Le “cessioni di beni”, per esser imponibili ai fini IVA, devono essere onerose (comportare il pagamento di un corrispettivo ovvero devono avere come controprestazione la cessione di un altro bene/obbligo di fare, non fare, permettere). Il trasferimento della proprietà avviene con contratti di diritt privato o con atti di diritt pubblico Ci sono poi una serie di operazioni che sono considerate cessioni agli effetti della disciplina IVA, anche se non rispettano i requisiti del 1°: sono le cosiddette “cessioni di beni per espressa previsione di legge”:

1) vendita con riserva di proprietà (nn si trasferisce la proprietà, ma la cessione si ritiene comunque avvenuta);

2) locazione con patto reciproco vincolante di futura vendita;

3) contratti di commissione “alla vendita” (il commissionario “acquista” il bene dal committente e lo “vende” a terzi) e “all’acquisto” (il commissionario “acquista” il bene dai terzi e lo “vende” al committente);

4) cessione gratuita di beni non rientranti in attività di commercializzazione;

5) assegnazione ai soci con valore antielusivo; autoconsumo esterno (cioè la destinazione di beni all’uso/consumo personale dell’imprenditore).

Sono escluse dall’ambito applicativo dell’IVA:

a) cessioni con oggetto denaro o crediti in denaro;

b) cessioni/conferimenti in società o altri enti;

c) cessioni con oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria;

d) cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) passaggi di beni dopo fusioni/scissioni/trasformazioni società;

f) cessioni di valori bollati e postali;

g) cessioni di beni soggette alla disciplina di concorsi.

Prestazioni di servizi. Esse sono “prestazioni rese verso corrispettivo (carattere dell’onerosità) e dipendenti da contratto d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione deposito (contratti tipici) e, in genere, da obbli di fare, non fare e di permettere qualunque ne sia la fonte (prestazioni generiche). Si può dire che le prestazioni di servizi han carattere di residualità rispetto alle cessioni di beni. Ci sono poi altre operazioni assimilate alle prestazioni di servizi, che tecnicamente non lo sarebbero: locazione/affitto, diritti d’autore/invenzioni, prestiti di denaro, somministrazione alimenti/bevande, cessioni di contratti relativi a terreni non edificabili, assegnazione ai soci relative a prestazioni di servizi, mandato senza rappresentanza, prestazioni gratuite alle imprese (se sono rese a 3°, costituiscono autoconsumo, sono superiori a 25,82 per valore unitario). Ci sono poi prestazioni di servizi che, anche se dotate dei requisiti necessari per l’imponibilità ai fini IVA, sono escluse dalla legge: cessioni/concessioni/licenze relativi ai diritt d’autore; prestiti obbligazionari e relative prestazioni di mandato/intermediazione; cessioni di contratti relativi a: cessioni di denaro, cessioni/conferimenti d’aziende, cessioni di terreni non edificabili; conferimenti di servizi; provvigioni del commissionario e dell’intermediario senza rappresentanza.

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