Le leggi tributarie sono talvolta di difficile comprensione per altre peculiarità. Le leggi tributarie sono assi poco stabili, le modifiche legislative sono continue. Ciò dipende da più fattori. Un primo fattore è costituito dall’esigenza di adeguare la legislazione alle nuove realtà economiche. Un secondo fattore è la condizione permanente di crisi fiscale dello Stato medesimo; in uno Stato afflitto da una crisi di bilancio che sembra irrimediabile, le leggi tributarie sono continuamente ritoccate e modificate per individuare nuovi oggetti imponibili e nuove fonti di entrata, per tappare lacune, impedire espedienti elusivi, ecc.. Un terzo fattore è che le leggi tributarie nascono di solito all’insegna della fretta e della poca ponderazione; ne è la prova il ricorso frequentissimo alla decretazione d’urgenza. Accade che vengano elaborati frettolosamente decreti-legge, la cui emanazione suscita polemiche ed avversioni; può accadere che il decreto-legge non venga convertito. Un altro elemento di instabilità della legislazione tributaria è dato dall’emanazione frequente di leggi a termine; sono le leggi, ad esempio, con cui viene stabilito un certo trattamento fiscale per determinati fatti posti in essere entro una certa data. Molto di frequente, gli enunciati delle leggi tributarie non hanno per oggetto dei comportamenti , ma altre disposizioni (norme su norme). Ciò può dipendere, ad esempio: da una preoccupazione precisionistica del legislatore; o dal proposito di nascondere l’esatta portata di una legge. Può aversi poi una catena di richiami quando la legge richiamata è stata modificata più volte, e sono quindi richiamate le leggi modificatrici. Altre difficoltà interpretative delle leggi tributarie sono legate alla preferenza per le formulazioni casistiche, piuttosto che alle formulazioni di regole generali. Ciò comporta diversi inconvenienti. Quando il legislatore non considera una classe di fenomeni (con una regola generale), ma pretende di indicare uno per uno gli specifici fenomeni di una data classe, è inevitabile che la legge presenti delle lacune. La formulazione casistica delle leggi, associata ad interpretazioni di tipo formalistico genera trattamenti diseguali per casi uguali, lacune, ecc.. Infine, essendo il diritto tributario un diritto senza codice, accade che l’istituzione di un tributo implichi, non solo la formulazione di norme di diritto sostanziale (concernenti i soggetti passivi, il presupposto, la base imponibile), ma anche di norme strumentali o secondarie (sull’accertamento, sanzioni, riscossioni). Di qui il problema di individuare ed interpretare volta per volta le norme strumentali o secondarie che si correlano ad ogni particolare tributo. Invece, sarebbe auspicabile una legge tributaria generale, contenente norme sull’accertamento, sulla riscossione, sulle sanzioni, ecc..

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