Il legislatore dispone, fondamentalmente, di due tecniche per fronteggiare l’elusione: porre una o più norme di carattere generale, oppure porre norme specifiche. I due sistemi non sono alternativi: ogni sistema presenta norme antielusive specifiche.

Le norme specifiche risolvono un problema specifico ma non è detto che lo risolvano definitivamente, anche la norma antielusiva potrebbe essere elusa. Schematicamente due sono i metodi interpretativi da considerare per fini antielusivi.

I metodi rigidi e formalistici non consentono interpretazioni antielusive.

Ci si riferisce ai metodi strettamente legati alla lettera della legge (ed al significato strettamente giuridico dei termini usati dalla legge) e alla casistica legislativa; e non si ammette che l’interprete possa distaccarsi dalla volontà del legislatore, inteso come legislatore di un dato momento storico.

La giustificazione ideologica di questo metodo di interpretazione sta nel richiamo alla certezza del diritto.

Viceversa, la possibilità di interpretazioni antielusive sono favorite da metodi non formalistici; per tali metodi, i problemi semantici sono risolti facendo prevalere il significato economico dei termini usati dal legislatore, a preferenza del significato strettamente giuridico; si fa prevalere, sull’intenzione del legislatore storico, la volontà attualizzata della legge.

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