Anche le decisioni di appello possono avere contenuto soltanto processuale o contenuto di merito. Le decisioni di merito sostituiscono quelle di primo grado, sia quando accolgono, sia quando respingono l’appello. Le decisioni di puro rito sono così classificabili:

1) decisioni dichiarative della inammissibilità dell’appello

2) decisione di estinzione del giudizio di appello

3) decisioni di rimessione al primo giudice.

20.1. La rimessione alla commissione provinciale.

Si ha tale rimessione nei seguenti casi:

1) quando dichiara (il giudice di appello) la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice

2) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato

3) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale

4) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto

5) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

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