L’esigenza di una regolamentazione giuridica dell’attuazione della norma tributaria si è inserita in un più ampio programma di politica economica diretto a fondare la gran parte del prelievo tributario sulla spontanea collaborazione del contribuente (x comprimere i costi connessi ad un’attuazione amministrata e da ottenere un effetto d’anticipazione finanziaria del gettito). Ora, l’attuazione spontanea si realizza normalmente mediante la dichiarazione del contribuente, con cui sono forniti gli elementi fattuali su cui fonda la ricognizione del presupposto d’imposta, la determinazione della base imponibile e la successiva liquidazione del tributo. In base alle caratteristiche del fatto a rilevanza tributaria, la legge può prevedere una cadenza periodica della dichiarazione ovvero la presentazione di una dichiarazione e la conferma tacita della stessa negli anni seguenti. Il contenuto informativo della dichiarazione può trovare garanzia: in supporti documentali, contabili, informatici che la legge ricollega all’esercizio di attività economiche oppure alle caratteristiche soggettive del contribuente. La disciplina della dichiarazione è contenuta nell’ambito delle singole leggi d’imposta, venendo ad essere condizionata dalle caratteristiche del presupposto alla cui rappresentazione è funzionale. In alcuni casi la dichiarazione sarà particolarmente semplice e senza profili formali mentre in altri casi richiederà complesse procedure compilative e requisiti di forma condizionanti la validità. In ogni caso il contenuto sarà rappresentato da una ricognizione fattuale/giuridica del presupposto del tributo (idoneo a consentire la determinazione della base imponibile e la successiva liquidazione dell’imposta); si potranno poi aggiungere altre indicazioni richieste dalle singole leggi d’imposta, per agevolare il controllo amministrativo, mediante informazioni sul soggetto passivo o sull’attività tassata. La dichiarazione potrà prevedere manifestazioni di volontà del contribuente per destinare parte del tributo a scopi benefici. Caratteristica comune a ogni dichiarazione tributaria è la previsione di alcuni requisiti inerenti la funzione informativa a cui deve assolvere: il 1° si riferisce alla riferibilità della dichiarazione a un soggetto passivo (che si esprime con il requisito della sottoscrizione della dichiarazione, che ne condiziona la validità); il 2° è un requisito temporale (che prevede il rispetto di precisi termini in cui la dichiarazione deve esser presentata). Alla controllabilità amministrativa risponde il requisito della forma legale (nei tributi rilevanti dal punto di vista economico, si esprime nell’approvazione in sede amministrativa di un modulo di dichiarazione necessario perchè questa sia valida). Riguardo la natura giuridica della dichiarazione, essa è una dichiarazione di scienza (in cui il profilo volitivo presenta rilevanza solo al momento della presentazione e non si estende al contenuto, che è invece obbligatorio). Per quanto riguarda la dichiarazione dell’imposta sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA, deve esser redatta su modelli conformi a quelli approvati con apposito provvedimento amministrativo da pubblicare in GU, deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha rappresentanza legale/negoziale e deve esser presentata entro un certo termine (la violazione di tutto ciò è causa di nullità). Riguardo le modalità di presentazione: banche, uffici postali, in via telematica all’AE (pag 227).

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