Luogo e tempo sono disciplinati da legge. Deroga al cc sugli “interessi” : in tema di IVA si fanno decorrere dal 60esimo giorno successivo dalla scadenza del termine del 5 marzo dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o la rettifica. Mancato o tardivo pagamento del tributo comporta anche sanzioni di carattere amministrativo (rafforzando tutela interesse pubblico alla realizzazione dell’entrata tributaria). Deroga al 1181 cc: stabilita dal 31 DPR 602/1973 : il concessionario della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. Anche sulla quietanza ci sono deroghe rispetto al 1199 cc col riferimento contenuto quietanza e soggetti legittimati ad emetterla. Se si paga un’imposta a un ufficio incompetente a riceverla, ma che lo accetta lo stesso, la regola vuole che il versamento è invalido (salvo le ipotesi in cui la legge dice che il versamento è valido.)con conseguenze di natura sanzonatoria. In questi casi si deve chiedere risarcimento e poi procedere a nuovo versamento. Infine la compensazione: rappresenta questa una forma di adempimento dell’obbligazione tributaria di tipo satisfattorio. La giurisprudenza ritiene che esista: lo Statuto dei diritti del contribuente chiede però un regolamento ministeriale per fissare regole interpretative.

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