Le persone fisiche non residenti in Italia producono un reddito d’impresa imponibile in Italia soltanto se nel territorio dello Stato esercitano una attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione (162). L’importanza dell’individuazione della stabile organizzazione deriva essenzialmente dal fatto che le convenzioni internazionali verso le doppie imposizioni, nel disciplinare il principio per cui le imprese devono esser tassate per tutti i redditi prodotti nello stato di residenza, generalmente dispongono che i redditi prodotti da una stabile organizzazione situata in un altro Stato siano tassati nello Stato della fonte. Ora, la stabile organizzazione non costituisce centro autonomo d’imputazione di situazioni giuridiche soggettive, in quanto gli effetti giuridici da essa derivanti fanno sempre capo al non residente cui essa appartiene. Soggetto passivo dell’imposta è unicamente il non residente, mentre la stabile organizzazione costituisce una fattispecie, con effetti costitutivi di situazioni giuridiche che fanno capo solo a quest’ultimo. Il legislatore ha basato l’organizzazione stabile sulla dicotomia stabile organizzazione materiale (commi 1-4. Uniformità con disciplina OCSE. costituita da 3 elementi: sede fissa di affari, stabilità territoriale (sede d’affari stabile in un certo luogo a livello durevole) e spaziale della sede fissa (si ricollega alla possibilità di poter individuare uno spazio geografico determinato e circoscritto nello Stato, che non implica per forza che l’installazione sia fissata al suolo) e collegamento fra l’esercizio dell’attività d’impresa e la sede fissa (la 1° deve costituire il mezzo tramite cui il non residente svolge nel territorio dello Stato la sua attività d’impresa) e stabile organizzazione personale (commi 6-8. Ripropone sostanzialmente la stessa definizione del Modello dell’OCSE: in questo caso non esiste una sede fissa d’affari, come nella stabile organizzazione materiale, ma la figura dell’agente dipendente, cioè un intermediario che consente all’impresa straniera di operare all’estero, pur in assenza di una propria diretta organizzazione).

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