A) Secondo la definizione legislativa. L’elusione è data da atti , fatti o negozi privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. L’elusione consiste dunque:

1) nel porre in essere un atto, fatto o negozio che aggira un obbligo o un divieto;

2) nell’ottenimento di una riduzione di imposta o di un rimborso, che, se non fosse stata aggirata la norma tributaria, sarebbero indebiti.

B) Le disposizioni ora citate si applicano quando, nell’ambito del comportamento elusivo, vi sia una delle seguenti operazioni:

1) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

2) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

3) cessione di crediti;

4) cessioni di eccedenze di imposta;

5) operazioni aventi per oggetto partecipazioni sociali.

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