La definizione di regula iuris che si è analizzata per Vacca esprime la finalità e il procedimento di formazione e di successiva utilizzazione dei principi probabili che caratterizzano il “sistema prudenziale”. La formazione di “regole casistiche” implica la creazione di categorie concettuali ordinatrici, nel senso che il raggruppare in una regula la soluzione di una generalità di casi significa anche tracciare una linea di confine tra casi simili e casi dissimili (assicurando coordinamento delle soluzioni e la non contraddittorietà). Questa operazione comporta l’utilizzazione degli strumenti della dialettica e specie dell’analogia e il risultato di questa operazione porta alla creazione di nessi/interrelazioni non generali ma all’interno di singole soluzioni o soluzioni simili su casi simili o di soluzioni dissimili su casi dissimili. L’utilità della regola casistica sta nel fatto che permette una rappresentazione sintetica dei criteri razionali di una soluzione sin a quel momento individuati, raccordando in un’unica massima un insieme di soluzioni. La differenza tra giuristi romani e giuristi di common nella tecnica d’utilizzazione delle precedenti soluzioni è rappresentata dalla circostanza che nel diritto giurisprudenziale romano esiste una mediazione scientifica forte tra momento della soluzione del singolo caso e successiva utilizzazione del principio adottato per risolvere la questione di diritto e questa mediazione è costituita dalla “letteratura casistica”, con cui i giuristi romani (differentemente da quelli di common) filtrano/rappresentano in un sistema già parzialmente astratto e internamente coerente le singole “rationes decidendi”, isolando le soluzioni giuridiche dagli elementi di fatto irrilevanti. Il giudice di common non usa nella sua ricerca della ratio decidendi opere scientifiche in cui sia già stata compiuta l’astrazione dei fatti rilevanti e l’isolamento del principio giuridico usato per la soluzione, ma compie direttamente di volta in volta questa operazione sul resoconto analitico dei fatti, della decisione e della sua motivazione.

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