Lo “status libertatis” e la schiavitù

Tutti i popoli antichi conoscevano il fenomeno della schiavitù.

In Roma, la schiavitù in senso proprio è stata sempre regolata secondo la disciplina della proprietà. Sul piano socio-economico si hanno diverse forme di schiavitù a seconda dei tempi e delle mansioni svolte dagli schiavi.

Alle origini e fino agli inizi del III sec. a.c. abbiamo schiavitù patriarcale dove la condizione dei filifamilias non si differenziava molto da quella degli schiavi.

Abbiamo poi gli schiavi addetti di massa ai lavori agricoli i quali vivevano in condizioni generalmente pessime; tale classe era costituita più che altro da individui provenienti da popoli lontani considerati barbari.

Ancora vi sono schiavi addetti alla manodopera artigianale, in cui era importante la specializzazione professionale che ne accresceva il valore.

V’erano poi gli schiavi urbani, destinati a lavori domestici o personali, dove al valore economico si aggiungeva l’attitudine del servo ai servizi ai quali era demandato. Altri erano poi demandati a capo di una piccola porzione di fondo e potevano allevare del bestiame e usufruire del lavoro di altri schiavi.

I poteri del dominus, erano pieni fino al ius vitae ac necis fino al periodo del principato, quando si iniziano ad avere interventi dell’imperatore, che prevedevano sanzioni penali e amministrative per il proprietario che mettesse a morte lo schiavo senza ragione oppure procedesse a sevizie.

Sul piano del diritto pubblico, lo schiavo è completamente irrilevante anche dal punto di vista della capacità processuale.

Nell’ambito del ius sacrum, lo schiavo religiosus poteva partecipare alle cerimonie dove sotto il punto di vista religioso lo schiavo fosse considerato un uomo, anche i luoghi e le cerimonie di sepoltura di schiavi e liberi coincidevano.

L’attività giuridicamente rilevante dello schiavo

Essendo una res, lo schiavo era totalmente incapace di essere titolare di diritti e di obblighi sul piano del diritto privato. Lo schiavo non può contrarre matrimonio e l’unione di due schiavi può avvenire solo di fatto. La parentela di fatto fra schiavi è giuridicamente irrilevante. Uno schiavo può ricevere per testamento, purchè il soggetto interessato abbia raggiunto la libertà.

Sul piano patrimoniale l’incapacità dello schiavo è totale, egli poteva acquistare per il proprietario diritti reali e diritti di obbligazione mentre, non poteva alienare cose del proprietario. La responsabilità per gli atti posti in essere dello schiavo ricade completamente nella sfera giuridica del dominus.

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