Il funzionamento della Giunta è retto da canoni propri degli organi collegiali, canoni contenuti negli statuti e talvolta nei regolamenti interni.

Al Presidente spetta la convocazione della seduta e la fissazione dell’ordine del giorno. Sono valide solitamente se vi partecipano la maggioranza dei componenti e le deliberazioni lo sono se vota la maggioranza dei presenti.

Solitamente le riunioni sono segrete ma può essere richiesta la partecipazione di estranei.

Il carattere della Giunta Regionaleoscilla tra il modello politico-governativo, per cui caratterizzato dalla solidarietà della responsabilità dei membri, e il modello amministrativo, per cui è possibile scindere la responsabilità dei singoli assessori da quella dell’intero collegio.

La riforma del 99 ha però accentuato la connotazione politico-governativa, in forza della statuizione contenuta nell’art 126 IIIc (le vicende relative al Presidente ricadono sulla Giunta e anche sul Consiglio).

Inoltre gli assessori saranno più disponibili a dare attuazione alla politica della Giunta per come diretta dal Presidente, nel timore che quest’ultimo eserciti il suo potere di revoca, anche se il Presidente stesso tenderà a non abusare di tale potere per non darle l’impressione di essere inidoneo a dirigere la politica della Giunta.

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