La cancellazione della commissione statale di controllo sugli enti amministrativi regionali

L’art 125 Ic prevedeva che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali fosse svolto da un organo dello Stato, la Commissione di controllo, che aveva sede nel capoluogo della Regione e dipendente strutturalmente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia col tempo il numero degli atti sottoponibili a tale controllo si è ridotto drasticamente, fino ad arrivare a ricomprendere solo quelli aventi natura regolamentare e quelli adottati in adempimento di obblighi comunitari.

L’abrogazione dell’art 125 Ic ha fatto molto discutere. Secondo alcuni infatti tale abrogazione era l’espressione della volontà di decostituzionalizzare questo tipo di controllo per affidare al legislatore la competenza di gestirne le modalità come meglio avesse creduto. Secondo altri invece si sarebbe trattato della secca volontà di abolire questo tipo di controllo, tesi peraltro preferibile alla prima.

Nelle Regioni a statuto speciale invece il controllo suddetto è svolto dalla Corte dei Conti, mediante apposite sezioni decentrate.

Sui controllo effettuati la Corte relazione in Parlamento ed ai consigli regionali almeno una volta l’anno.

Novità sono state introdotte dalla Legge La Loggia, la quale prevede che le sezioni regionali della Corte dei Conti siano integrate da due componenti designati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali.

La Corte dei Conti è inoltre chiamata a verificare il rispetto da parte delle Regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall’Unione Europea.

Quali controlli sugli atti degli enti locali?

L’art 130 prevedeva che un organo della Regione esercitasse il controllo di legittimità sugli atti dei comuni, province ed altri enti locali.

L’organo assumeva il nome di CO.RE.CO. (Comitato regionale di controllo), articolato in sezioni per materia e territorio.

Gli atti sottoposti a controllo divenivano esecutivi ove non fossero stati annullati entro il termine di 30 gg dalla trasmissione, che doveva aver luogo entro 5 giorni dall’adozione.

Con l’abrogazione dell’art 130 ci si è chiesti se il CO.RE.CO. sarebbe potuto sopravvivere.

In realtà la L 127/97 ha investito i difensori civici comunali e provinciali e, in mancanza di essi proprio il CO.RE.CO., di una peculiare forma di controllo nei confronti delle delibere della Giunta o del Consiglio comunale e provinciale, che sta a metà strada tra il controllo di merito e di legittimità e che potrebbe lasciar presumere la possibilità di mantenere l’organo suddetto “in vita”.

Nelle Regioni a statuto speciale le modalità di controllo sono affidate dai rispettivi statuti a leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà esclusiva. Poiché l’eliminazione dei controlli preventivi di legittimità si converte in una maggior ampiezza dell’autonomia, la cancellazione dell’art 130 Costituzione si riverbera sulle Regioni a statuto speciale, nelle quali tali organi non potranno più funzionare.

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