Notazioni introduttive
Ne sono soggetti la Giunta, il Presidente della Regione e il Consiglio e occorre far riferimento per le Regioni a statuto ordinario all’art 126 della Costituzione, e per le Regioni a statuto speciale alle norme statutarie.

Non riguardano un atto, bensì un comportamento, un fatto, un’attività.

Non c’è tuttavia un paradigma cui raffrontare l’oggetto del controllo, come invece accade nel controllo di legittimità degli atti, perciò c’è il rischio che il suddetto controllo abbia un certo margine di discrezionalità.

Lo scioglimento del Consiglio regionale tra contenuto derogabile e contenuto inderogabile dell’art 126

L’art 126 indica i casi in cui sia il Presidente della Repubblica, con decreto motivato, a disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, e i casi in cui lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta si abbiano automaticamente.

Secondo il Ic lo scioglimento del Consiglio e la rimozione della Giunta si hanno:

1)in seguito al compimento di atti contrari alla Costituzione o gravi violazione di legge da parta di uno dei due organi;

2) per ragioni di sicurezza nazionale.

Secondo il IIIc invece lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta si hanno automaticamente quando il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, sia colpito da mozione di sfiducia o in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie.

Inoltre le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio si hanno in ogni caso quando si dimettano la maggioranza dei consiglieri.

I casi di scioglimento

a)Per atti contrari alla Costituzione si intende atti o comportamenti volti ad infrangere l’unità-indivisibilità della Repubblica, o volti ad incidere sui principi che connotano il nucleo duro della Costituzione, o ancora palesemente tesi a superare i limiti posti dalla Costituzione all’autonomia regionale.

b)Per gravi violazioni di legge si intende ogni inadempimento che per gravità appare assimilabili ai casi sopra illustrati;

c) Per ragioni di sicurezza nazionale si intendono quei casi in cui disordini e agitazioni possano minacciare la tranquillità e l’incolumità pubbliche dell’intera nazione.

In tutti questi casi il decreto presidenziale deve essere adottato previa consultazione della Commissione per le questioni regionali.

La vera novità rispetto all’assetto precedente è l’aver accomunato le cause di sfiducia al Presidente eletto alle altre cause di cessazione dal suo ufficio.

d) Per impossibilità di funzionamento per dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri si intende l’impossibilità di funzionare per l’organo in questione in quanto una volta dimessa la maggioranza dei consiglieri, risulti impossibile riformarla.

A queste cause di scioglimento, va ad aggiungersi una causa di scioglimento implicita, contenuta nell’art 132, laddove è previsto che avvenga in caso di modifiche alle circoscrizioni territoriali per adeguare la composizione numerica del Consiglio.

Il decreto di scioglimento e la sua natura giuridica

Nelle ipotesi indicate nei punti a) b) c) è necessaria una fase preparatoria, in cui è richiesto il parere della Commissione per gli affari regionali, ed una costitutiva in cui si colloca l’adozione del decreto.

Poiché è sufficiente l’accertamento dei presupposti suindicati, l’atto può classificarsi come formalmente e sostanzialmente presidenziale.

Non è da ritenersi valida la tesi secondo cui si tratterebbe di atto sostanzialmente governativo, poiché la nuova formulazione dell’art 126 ha inteso escludere l’intervento governativo, anche laddove ad esempio ha soppresso una delle cause di scioglimento, il rifiuto del Consiglio di dar seguito all’invito del Governo di rimuovere il Presidente o la Giunta che abbiano compiuto atti contrari a Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento nelle Regioni a statuto speciale

La riforma del 2001 introduce molte novità per le Regioni a statuto speciale. Rimanda ad una legge regionale per la determinazione della forma di Governo.

1) FVG: recepimento disciplina art 126, purché la legge regionale non sancisca che il Presidente debba essere eletto in seno al Consiglio e dunque possa quest’ultimo essere sciolto se non si sia formata una maggioranza entro 60 gg.

2) TAA: Consiglio composto dai membri dei due consigli provinciali. Se questi ultimi si sciolgono, il Consiglio non si scioglierà fino alla formazione dei due nuovi consigli.

3) VA: se il Presidente è eletto direttamente la sfiducia opererà come autoscioglimento del consiglio, mentre se sarà eletto in seno al Consiglio, sarà sciolto se non sia in grado di formare una maggioranza entro 60 gg.

4) SARD: le dimissioni della maggioranza del Consiglio comportano lo scioglimento del medesimo e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione.

5) SIC: nell’ipotesi di elezione diretta del Presidente della Regione, le dimissioni, la morte, l’impedimento permanente dello stesso, unitamente alla mozione di sfiducia, determinano la necessità di ricorso a nuove elezioni contestuali. Se invece il Presidente venisse eletto dall’assemblea, lo scioglimento della stessa si produrrà qualora essa non sia in grado di funzionare per la mancanza di una maggioranza solida, entro 60 gg.

Inoltre la riforma del 2001 ha aggiunto altre ipotesi particolari. Infatti con decreto motivato del Presidente della Repubblica è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione sarà altresì disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

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