Cenni sulle fondazioni non riconosciute

Il legislatore nulla dispone in ordine alle fondazioni non riconosciute. Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono ammissibile la figura della fondazione di fatto o fiduciaria, sulla base delle disposizioni sui comitati, e del disposto dell’ art. 41 cc che, prevedendo come eventuale il riconoscimento della personalità giuridica, ammetterebbe implicitamente la fondazione non riconosciuta. La dottrina prevalente, tuttavia, distingue la fondazione fiduciaria dalla fondazione non riconosciuta [o di fatto], perché la prima, che consiste in una disposizione testamentaria con cui il titolare trasferisce determinati beni ad un soggetto affinché quest’ultimo li destini ad uno scopo altruistico, non dà luogo ad una fondazione di fatto ma solo ad un onere a carico del successore, che rimane unico titolare dei beni.

Tuttavia oggi dottrina e giurisprudenza tendono a negare l’ammissibilità delle fondazioni non riconosciute. Si afferma, infatti, che il comitato non è una fondazione bensì un’associazione, e si sottolinea nella mancanza di una normativa esplicita la volontà del legislatore di non prevedere fondazione non riconosciute (impostazione che sembra essere confermata dalla legge 127/97, che fa riferimento “ad ogni altro ente non riconosciuto”).

Estinzione e liquidazione dell’associazione non riconosciuta

Le associazioni non riconosciute si estinguono per le stesse cause di estinzione delle associazioni riconosciute, vale a dire cause convenzionali (cioè quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto) e cause legali (conseguimento dello scopo, sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, mancanza della pluralità degli associati…). L’estinzione comporta l’apertura della liquidazione. A questo istituto parte della giurisprudenza nega l’applicabilità per analogia della normativa riguardante le associazioni riconosciute, per la mancanza dei requisiti pubblicistici; altri autori applicano la normativa in tema di le società semplici; altre ancora applicano le norme sulle associazioni non riconosciute che non presuppongano la personalità giuridica dell’ente. Anche gli enti non riconosciuti sono suscettibili di trasformazione e fusione.

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