La legge 266/91 ha regolato le organizzazioni di volontariato. L’attività di volontariato deve essere svolta tramite organizzazioni dotate di specifici requisiti. Esse possono assumere la forma giuridica più adeguata alle loro esigenze (compatibilmente con lo scopo solidaristico) tranne quella societaria, non potendo perseguire lo scopo lucrativo neanche indirettamente. Dubbi erano sorti con riferimento alle società cooperative, dalle quali i soci traggono comunque un’utilità diretta. La questione è stata risolta dal d.lgs 460/97 che precisa che sono organizzazioni non lucrativa di utilità sociale anche le società cooperative, in quanto sussiste una compatibilità tra lo scopo di solidarietà sociale o volontariato e la struttura delle stesse. Le organizza volontariato si avvalgono della collaborazione di volontà e eh, nei limiti in cui sia necessario, di lavoratori dipendenti o autonomi. Il volontario è colui che presta in modo gratuito e spontaneo la propria opera all’interno delle organizzazioni.

Non può ritenersi che il lavoro volontario si qualifichi come contratto di lavoro atipico, poiché esso è regolato esplicitamente dal legislatore. Le caratteristiche del lavoro volontario sono:

1) lo svolgimento dell’attività nell’ambito di un’organizzazione di volontariato (e non altre organizzazioni non-profit);

2) personalità, spontaneità e gratuità della prestazione.

Il lavoro di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. I volontari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, nei limiti stabiliti dalle organizzazioni; e ad un’assicurazione contro gli infortuni, le malattie e per la responsabilità verso terzi. Accanto ai volontari, le organizzazioni possono avvalersi di lavoratori subordinati ed autonomi, purché ciò avvenga in misura non determinante o prevalente rispetto al lavoro dei volontari. Non sono ammessi “soci-lavoratori”, per contrasto con il requisito della personalità della prestazione.il lavoro di volontariato a scopo di aggiornamento professionale e di collaborazione, ad iniziativa del privato, avviene a titolo diverso da quello di lavoro subordinato ed è soggetto alla previa autorizzazione dell’amministrazione.

Sono elementi essenziali delle associazioni di volontariato: l’assenza dello scopo di lucro, la democraticità della struttura, la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Ai sensi dell’ art. 6 l 266/91, le organizzazioni di volontariato devono essere iscritte in un apposito registro, istituito presso le regioni e le province autonome, per accedere a contributi pubblici, per stipulare convenzioni o beneficiare di agevolazioni fiscali (quali esenzioni di ogni imposta per le donazioni e le attribuzioni di eredità o legato, esenzione dagli atti connessi allo svolgimento dell’attività dall’imposta di bollo e di regista…). L’onere dell’iscrizione spetta alle organizzazioni che abbiano i requisiti di cui all’ art. 3, che alle lino alla richiesta di iscrizione copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o la cancellazione è ammesso il ricorso dinanzi al Tar (con procedura in Camera di Consiglio e termini abbreviati).

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