Si tratta delle ipotesi che rinvengono il loro archetipo nell’art. 2932 e che possono estendersi solo a fattispecie quali l’art. 1032 o l’art. 269. In tali ipotesi scompare del tutto l’elemento del potere di attribuire rilevanza ai fatti, dal momento che residua unicamente il potere di agire o meno per l’attuazione coattiva della pretesa insoddisfatta a causa dell’inadempimento di obblighi consistenti nell’emanazione di dichiarazioni di volontà. La necessità di servirsi del processo non deriva dalla necessità dell’intermediazione del previo accertamento del giudice per conseguire effetti ricollegati a dati fatti, ma solo dalla necessità di ottenere in via coattiva ciò che non si è riusciti ad ottenere in via di adempimento spontaneo (processo strumentale). La peculiarità propria dell’obbligo di emanare una dichiarazione di volontà non è affatto l’infungibilità, ma l’essere un facere che non consiste nel compimento di un’opera materiale.

Quanto all’individuazione dell’oggetto del processo, l’indagine non può non muovere dal dato sistematico di base secondo cui anche l’esecuzione forzata mette capo a risultati non suscettibili di essere rimessi in discussione. Se si muove da questa premessa diviene quindi agevole comprendere come oggetto del processo sia:

  • la pretesa insoddisfatta: al termine del processo, infatti, si ha un accertamento immutabile sull’esistenza o meno della pretesa fatta valere dall’attore;
  • l’effetto giuridico che il titolare della pretesa aveva diritto di conseguire spontaneamente dall’adempimento dell’obbligo di rilasciare la dichiarazione di volontà: qualora sia accertata l’esistenza della precedente pretesa, infatti, si ha anche un accertamento immutabile circa l’esistenza delle situazioni soggettive di pretesa, facoltà, obbligo e soggezione che sarebbero dovute conseguire al rilascio spontaneo della dichiarazione di volontà.

Escluse dall’ambito delle azioni costitutive le sopracitate azioni volte ad assicurare l’attuazione coattiva di obblighi consistenti nel rilascio di dichiarazioni di volontà, l’area della tutela costitutiva si restringe di molto, dal momento che residuano soltanto ipotesi di azioni costitutive impeditive o estintive di rapporti giuridici preesistenti.

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