L’istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 costituisce lo strumento di coordinamento tra cause connesse per pregiudizialità qualora non sia possibile la trattazione simultanea. Tale eventualità, come detto in precedenza, si può avere solo quando le due cause, pregiudiziale e dipendente, pendano in diversi gradi di giudizio. La dipendenza logico-giuridica del contenuto della sentenza sulla causa dipendente dal contenuto della decisione su quella pregiudiziale permette di capire la preoccupazione del legislatore che, pendente un processo che han come petitum la causa petendi di un’altra domanda, la causa dipendente possa venire risolta in maniera non conforme alla sentenza sulla controversia pregiudiziale.

La generica formulazione dell’art. 295, tuttavia, ha contribuito a formare orientamenti contrastanti circa il suo effettivo ambito di applicazione:

  • secondo le ricostruzioni ampie, la sospensione necessaria della causa dipendente, in attesa della definizione della controversia pregiudiziale, deve essere disposta dal giudice tutte le volta in cui le controversie connesse per pregiudizialità pendano contemporaneamente davanti a giudici diversi e non sia possibile la trattazione congiunta. Tale orientamento, tuttavia, contrasta con la disciplina prevista nel codice penale ove si stabilisce che il giudice penale conosce incidenter tantum di ogni questione civile, amministrativa o penale da cui dipende la decisione (art. 2 c.p.p.), salvo l’ipotesi in cui la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza (art. 3);
  • secondo le ricostruzioni restrittive, la sospensione non trova necessaria applicazione ogni qual volta pendano contemporaneamente controversie connesse per pregiudizialità, ma solo qualora la causa principale inerisca ad una questione pregiudiziale che debba essere conosciuta con autorità di cosa giudicata, potendo il giudice negli altri casi conoscere la questione incidenter tantum, ossia al limitato effetto di decidere la controversia dipendente.

Considerato il carattere di norma in bianco dell’art. 295 e mancanza di altre norme in tema di connessione tali da offrire una ricostruzione dei rapporti tra sospensione necessaria e simultaneus processus di cause connesse per pregiudizialità, entrambe le soluzioni non possono che essere prospettate in modo problematico.

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