La l. n. 353 del 1990 (d.leg. n. 40 del 2006) ha introdotto la possibilità per la Corte di decidere il merito della causa quando accoglie il ricorso qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto . Due sono i presupposti per l’applicazione della disposizione:

  • il ricorso sia accolto;
  • per la decisione nel merito non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale locuzione può intendersi in due modi:
    • i fatti rilevanti ai fini della decisione sono già stati tutti accertati nella sentenza impugnata, per cui la Corte non deve far altro che applicare il principio di diritto;
    • è necessario assumere nuovi mezzi di prova in quanto, pur dovendosi ancora accertare l’esistenza o meno di alcuni fatti rilevanti, lo si può fare sulla base delle prove già acquisite nel corso del giudizio.

Dal momento che accogliere questa seconda soluzione equivarrebbe a snaturare le funzioni della Corte di cassazione, si può concludere che la decisione di merito da parte della Corte può aversi solo qualora il ricorso sia accolto per i motivi di cui all’art. 360 nn. 1, 2, 3 e 4 e solo qualora questo possa avvenire sulla base di fatti già accertati.

L’art. 391 ter precisa che il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è impugnabile per revocazione ai sensi dell’art. 395 nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e per opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 e 2. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte di cassazione la quale, quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Altrimenti, ancora una volta, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza anteriormente cassata.

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