A seguito della sent. n. 17 del 1986 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 395 nella parte in cui non prevedeva la revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, la l. n. 353 del 1990 ha introdotto nel codice l’art. 391 bis, secondo il quale, se la decisione (sentenza o ordinanza) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4, la parte interessata può chiederne la revocazione con ricorso proposto nelle forme degli artt. 365 ss.. Sul ricorso la Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio. La revocazione, in questo caso, si atteggia come impugnazione straordinaria e come tale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per ricorso per cassazione respinto

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