Gli artt. 42 e 43 disciplinano il regolamento di competenza su istanza di parte, un mezzo di impugnazione in senso tecnico che può essere proposto dalla parte soccombente della questione soltanto quando sia stata emanata una sentenza in tema di competenza:

  • regolamento necessario: l’art. 42 precedente alla riforma del 2009 disponeva che i provvedimenti indicati in tale articolo potevano essere impugnati tramite regolamento solo in termini molto brevi. In caso contrario si verificava una preclusione definitiva in ordine alle questioni di competenza. Il nuovo art. 42, tuttavia, dispone che l’ordinanza (non sentenza) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli artt. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 possono essere impugnati soltanto su istanza di regolamento di competenza ;
  • regolamento facoltativo: l’art. 43 prevede la proponibilità del regolamento di competenza contro le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito , in alternativa alla proponibilità dei mezzi di impugnazione ordinari utilizzati quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito .

Occorre effettuare alcune puntualizzazioni:

  • dal momento che l’impugnazione ordinaria per la competenza e per il merito può essere proposta solo dal convenuto (unica parte che possa soccombere per un’unica sentenza sia sulla competenza che sul merito), il regolamento facoltativo di competenza di regola è proponibile dal solo convenuto soccombente sulla competenza e sul merito (co. 1);
  • se la parte soccombente sulla competenza e sul merito sceglie la strada dell’appello, non può più proporre regolamento di competenza, poiché la proposizione del merito ordinario lascia solo alle altre parti la possibilità di proporre successivamente regolamento di competenza (co. 2);
  • se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ordinanza (sentenza prima della riforma del 2009) che regola la competenza . Al contrario, se è proposta dopo si applica la disposizione dell’art. 48 (co. 3), secondo cui i processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere […] o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento . Tale art. 48, in particolare, evidenzia la pericolosità della previsione di meccanismi acceleratori anche della specie regolamento di competenza su istanza di parte: la parte che ha torto, infatti, può utilizzare a scopo distorto tali meccanismi allo scopo di lucrare l’effetto secondario della sospensione e del conseguente ritardo dell’emanazione di una sentenza nei suoi confronti.
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