L’art. 700 dispone che fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria (fumus boni iuris), questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito . Il provvedimento, caratterizzato da una cognizione sommaria (superficiale) risulta:

  • provvisorio, in quanto inidoneo a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso;
  • strumentale, in quanto la sua efficacia viene meno se non è iniziato o proseguito il processo destinato a sfociare nella sentenza di merito.

Mentre i provvedimenti cautelari precedentemente esaminati possono essere richiesti solo a tutela di determinati diritti (es. sequestro conservativo per la tutela di diritti di credito), i provvedimenti di urgenza sono caratterizzati da un duplice elemento di atipicità:

  • tali provvedimenti possono essere richiesti per neutralizzare qualsiasi periculum in mora, a patto che esso assurga agli estremi del pregiudizio imminente e irreparabile;
  • il contenuto del provvedimento deve essere individuato dal giudice secondo le circostanze, sulla base del solo criterio dell’idoneità ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione sul merito.
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