La disciplina del nostro procedimento per ingiunzione (artt. 633 ss.) costituisce un’ibrida fusione del procedimento monitorio puro e di quello documentale. Il legislatore, prevedendo ipotesi in cui la domanda è fondata su fatti provati documentalmente e ipotesi in cui la domanda è fondata su fatti meramente affermati dall’autore, le ha assoggettate ad un unico schema procedurale: in entrambe le ipotesi, il provvedimento emanato inaudita altera parte non perde efficacia a seguito della mera proposizione dell’opposizione, ma solo a seguito dell’accoglimento dell’opposizione stessa.

Requisiti speciali di ammissibilità

Il processo di ingiunzione è un processo tipico, utilizzabile soltanto quando sussistono determinati requisiti speciali richiesti dal legislatore (art. 633):

  • requisiti relativi all’oggetto: il ricorso al provvedimento per ingiunzione è limitato alle sole azioni di condanna (co. 1). I diritti che possono costituire oggetto del procedimento, in particolare, sono:
    • i diritti di credito ad una somma di denaro liquida ed esigibile (esclusi i crediti che derivano da fatto illecito);
    • i diritti alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili. In generale si ha l’impressione che l’obbligazione alla consegna diventi ex lege un’obbligazione alternativa: il debitore può liberarsi non solo adempiendo all’obbligo originario di consegnare, ma anche adempiendo una diversa obbligazione (es. somma di denaro);
    • i diritti alla consegna di una cosa mobile determinata;
  • requisiti relativi alla documentazione: individuato il diritto oggetto del procedimento per ingiunzione, l’art. 633 individua quali sono gli elementi probatori che il ricorrente deve addurre con riferimento al diritto azionato:
    • sebbene si richieda la prova scritta del diritto (n. 1), la nozione cui si fa riferimento non è quella dell’art. 2699 ss. c.c. (processo a cognizione piena), ma quella dell’art. 634, per la quale sono prove scritte le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti previsti dal codice civile (co. 1). L’art. 634 co. 2, peraltro, in deroga all’art. 2710 c.c., prevede che, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale, sono prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili anche se il credito sia vantato nei confronti di un soggetto che non è imprenditore . Siamo in definitiva alla presenza di un procedimento documentale attenuato in quanto per prova scritta si intendono tutta una serie di scritture che, se fatte valere in un processo a cognizione piena, non avrebbero alcuna efficacia probatoria;
    • qualora il credito fatto valere riguardi onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo (n. 2) oppure onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata (n. 3) la domanda deve essere accompagnata dalla parcella (dichiarazione pro se) delle spese e delle prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636). Tale disposizione presenta un evidente carattere di privilegio, dal momento che non si ha nessuna prova documentale, neppure nel senso più ampio dell’art. 634: nonostante la parcella non sia dissimile dalle scritture contabili dell’imprenditore, infatti, essa non si inserisce in un sistema di scritture contabili obbligatorie.

Un nodo centrale nella ricostruzione del procedimento di ingiunzione è se tali elementi debbano essere considerati:

  • prove: in questo caso la domanda proposta con ricorso può essere accolta in quanto il giudice, valutati secondo il suo prudente apprezzamento tali elementi probatori, si convinca dell’esistenza dei fatti costitutivi del credito;
  • requisiti formali: in questo caso il giudice, accertato che sussistono requisiti formali, deve necessariamente rilasciare il decreto ingiuntivo (elementi di documentazione come elementi di prova legale).

Procedimento:

  • fase preparatoria: l’atto introduttivo del giudizio è il ricorso, il quale deve avere (art. 638):
    • i requisiti generali di ogni atto di parte ex art. 125;
    • l’indicazione delle prove che si producono;
    • l’indicazione del procuratore ricorrente, oppure, quando è ammessa la costituzione di persona (senza difensore), la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. In difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria ;
    • se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili (art. 639), la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura a definitiva liberazione della parte;

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano (art. 638 co. 3). Tali documenti, una volta depositati, non possono essere ritirati prima della scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell’art. 641 , e ciò perché la parte avversaria possa procedere al loro esame e decidere se proporre opposizione;

  • fase istruttoria(ridotta): una volta depositato il ricorso, in assenza del contraddittorio, il giudice prende cognizione del fascicolo contenente il ricorso e i documenti:
    • si tratta di cognizione parziale perché essa ha ad oggetto solo i fatti del ricorrente;
    • si tratta di cognizione superficiale perché essa avviene non sulla base di prove che valgono nel processo a cognizione piena, ma sulla base degli elementi probatori di cui agli artt. 634 ss.;
  • fase decisoria: una volta presa conoscenza del fascicolo il giudice:
    • (rigetto) se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, invece di respingerla dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, rinvitandolo a integrare la prova . Qualora il ricorrente non risponda all’invito o non ritiri il ricorso oppure qualora la domanda non sia accoglibile, il giudice rigetta la domanda con decreto motivato (art. 640). Tale decreto (provvedimento di rigetto di rito) non pregiudica la riproposizione della domanda in via ordinaria o nella forma speciale del ricorso;
    • (accoglimento) se ritiene che sussistano le condizioni per emettere il provvedimento, ingiunge con decreto all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa richiesta. Il termine per adempiere è quello di quaranta giorni, con avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di essa, si procede all’esecuzione forzata (art. 641). Il giudice può discrezionalmente attribuire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo (art. 642):
      • se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale;
      • se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto.

Il ricorrente deve notificare al debitore il ricorso e il decreto di accoglimento (art. 643) entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia (art. 644). In caso contrario il decreto di ingiunzione diventa inefficace e la parte interessata può chiedere che tale inefficacia sia dichiarata dal giudice oppure proporre opposizione.

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