Sebbene nessuna norma disponga al riguardo, il difetto di legittimazione ad agire costituisce una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo:

  • la verifica della legittimazione ordinaria ad agire si effettua sulla base del diritto o del rapporto sostanziale affermato dall’attore e non della sua effettiva esistenza. Qualora il convenuto contesti la titolarità attiva o passiva del rapporto (es. si contesta che attore sia titolare del credito non disconoscendo l’esistenza dell’obbligo), quindi, si è alla presenza di una questione di merito, relativa all’esistenza o meno del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, e non di una questione di rito, relativa all’esistenza o meno del requisito extraformale della legittimazione ordinaria ad agire;
  • la verifica della legittimazione straordinaria ad agire si effettua sulla base dell’accertamento effettivo della titolarità da parte del terzo del diritto dipendente in forza del quale il legislatore lo legittima a dedurre in giudizio il diritto altrui.
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