Norme sulle prove

Occorre interrogarsi sulla natura delle norme sulle prove (artt. 2697-2738 c.c. e artt. 115-118, 191-266 c.p.c.). Esse hanno sicuramente natura processuale, soprattutto se si considera che la loro funzione istituzionale è quella di offrire al giudice strumenti di conoscenza del fatto. Quando si è in presenza di norme non di carattere generale, dettate in relazione ad uno specifico rapporto giuridico (es. artt. 241 e 269 c.c. in tema di prova della filiazione legittima), è probabile che ad esse debba essere riconosciuta natura sostanziale, con tutte le conseguenze in tema di legge applicabile nello spazio e nel tempo.

Pluralità di significati del termine prova

Il termine prova può analiticamente indicare:

  • gli strumenti di conoscenza dei fatti (documento, ispezione e dichiarazione di scienza), chiamati anche fonti materiali di prova e, se consistenti in documenti o dichiarazioni di scienza, fatti rappresentativi o fonti di rappresentazione;
  • il procedimento con il quale gli strumenti di conoscenza sono formati e acquisiti al giudizio;
  • l’attività logica di conoscenza dei fatti;
  • il risultato dell’attività logica di conoscenza dei fatti.
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