Il PM ha una doppia anima: egli è tecnicamente una parte e funzionalmente un interprete degli interessi pubblici. La doppia anima emerge anche dal modo con cui si inserisce nell’ordinamento giudiziario: il PM un magistrato si, ma facente parte della “magistratura requirente”, contrapposta alla “magistratura giudicante”. Ex 73 ordinamento giudiziario il PM veglia sull’osservanza delle leggi, veglia prontamente e regolarmente sull’amministrazione della giustizia, veglia sulla tutela dei diritti statali, delle persone giuridiche e degli incapaci. La sua azione quindi si svolge con lo scopo di promuovere e controllare la tutela giurisdizionale, quando sono messi in rilievo interessi pubblici nell’ambito dell’amministrazione della giustizia.

La struttura e le attribuzioni del PM (3 possibili ruoli del PM nel processo civile).

a) PM “che esercita l’azione nei casi stabiliti da legge” (69 C.P.C.). In ragione a ciò, il PM è attore. In pratica in questi casi l’interesse pubblico alla situazione sostanziale e alla sua tutela è particolarmente intenso: quindi la legge, per l’ipotesi in cui il titolare del diritto rimanga inerte ovvero non ci sia un titolare del diritto o persona che lo possa far valere, attribuisce al PM un potere autonomo di far valere quel diritto in sostituzione o in vece di chi non può o non vuole farlo valere, proponendo domanda e compiendo i successivi atti processuali. La legge, “solo nei casi da lei espressamente stabiliti” attribuisce allora al PM un’autentica legittimazione ad un’azione che riguardando diritti altrui del PM è definibile “legittimazione straordinaria”. Esempio: art 417 per l’interdizione e inabilitazione, art 102 per l’opposizione e impugnazione del matrimonio, l. 847/1929 per la separazione temporanea dei coniugi in pendenza del processo di annullamento del matrimonio, l. 929/1942 per la decadenza del brevetto industriale o del marchio.

b) PM “interveniente necessario” (a pena di nullità rilevabile d’ufficio) (nei casi tassativi ex 70 1°). In questo caso l’ordinamento si limita ad esigere che, una volta che la tutela sia chiesta dal titolare del diritto stesso, il processo così introdotto non possa svolgersi se non con la partecipazione del PM come tutore degli interessi pubblici. Tecnicamente si è davanti a una figura di litisconsorzio necessario, sanzionata da un’espressa comminatoria di nullità e da attuarsi attraverso un intervento. Per dar al PM la possibilità di intervenire, il 71 C.P.C. contempla l’obbligo del giudice di trasmettere a lui gli atti del processo. I casi tassativi sono: “le cause che il PM avrebbe potuto proporre, ma in concreto non ha proposto (n. 1); “le cause matrimoniali e di separazione (n. 2); “le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone” (n. 3); “cause di lavoro (n. 4); “altre generiche cause previste da legge” (n. 5). Ex il PM deve intervenire nei giudizi davanti a Cassa., ma solo con “l’esposizione orale delle sue conclusioni motivate” (379 3° C.P.C.).

c) PM “interveniente facoltativo” (ultimo 70). Per questo comma, il PM “può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse”. La differenza rispetto a b), è che qui l’intervento del PM è lasciato alla sua facoltà, senza limitazioni a particolari materie, ma con generico affidamento al PM della valutazione della sussistenza o meno dell’interesse pubblico. Se la valutazione è affermativa e il PM interviene, la sua posizione coinciderà con b)

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