Ex 84 C.P.C. (DA integrare con “c. deontologico forense” il “ministero del difensore” (ius postulandi) consiste nel potere di compiere e ricevere in nome della parte tutti gli atti del processo, esclusi quelli riservati espressamente alla parte o che, generalmente, implicano disposizione del diritto in contesa. Ora però c’è da fare una precisazione: i poteri di compiere gli atti del processo spettano alla parte che di solito è provvista della legittimazione processuale (diretta o rappresentativa): quindi spettano alla parte o al suo rappresentante. La regola vuole però che questi poteri non possono esser esercitati dalla parte personalmente, ma solo per mezzo di un difensore, avvalendosi di esso come di uno strumento tecnico che può operare in quanto l’84 conferisce a lui l’esercizio di quegli stessi poteri che aveva già conferito alla parte ossia compie una sorta di sub conferimento, al difensore, dell’esercizio di quei poteri che sono e restano della parte. La parte allora mediante la procura (che è una semplice designazione, non un conferimento di potere, in quanto il conferimento è compiuto dalla legge) designa il difensore come colui che compare davanti al giudice in nome della parte o del suo rappresentante (in pratica si attribuisce lo ius postulandi al difensore). Questa procura può esser generale (cioè riferirsi a una serie indefinita di liti) ovvero speciale (per quella specifica controversia) e deve esser conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (83 2°). Se la procura è speciale, essa può esser rilasciata anche con la memoria di nomina di altro difensore in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato (ex. l. 69) ovvero in calce o a margine di alcuni atti del processo elencati dall’83 3° C.P.C. (leggilo), con autenticazione da parte dello stesso difensore. La procura speciale si presume conferita solo per un certo grado del processo, quando non è espressa una volontà diversa ex 83 4°. Riguardo alla procura dell’attore, essa può esser rilasciata anche dopo la notificazione dell’atto di citazione, purchè prima della costituzione della parte rappresentata. Evidentemente fino a quel momento la legge considera sufficiente la procura puramente verbale. In taluni casi la designazione del difensore non avviene a mezzo di procura, ma talora direttamente dalla legge (esempio: l’Amministrazione dello Stato è difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato). Ci si chiede quale sia la tecnica che soprassiede al funzionamento di questo strumento di esercizio del ministero del difensore. Si suole affermare che lo strumento è in sostanza quello stesso della rappresentanza, anche se con alcune particolarità: precisamente, si parla di rappresentanza tecnica contrapponendola alla “rappresentanza processuale in senso proprio” non senza mettere in evidenza che i 2 strumenti possono e devono operare insieme. A livello terminologico, nulla impedisce di chiamare rappresentanza tecnica lo strumento in discorso, a patto tuttavia che se ne tengano presenti le differenze con lo strumento rappresentativo vero e proprio. In realtà il difensore che esercita il ministero non è un semplice nuncius (ossia uno strumento di espressione o traduttore in termini tecnico-giuridici della volontà della parte), in quanto nel campo tecnico-giuridico la legge gli affida un margine di discrezionalità e autonomia che è più ampio anche di quello del rappresentante: ma, verso ciò, non dispone di alcuna autonomia nella disposizione del diritto sostanziale. Infine, il cosiddetto “contratto di patrocinio” cioè il rapporto parte/difensore, è estraneo alla disciplina processuale. Normalmente è un contratto di prestazione d’opera

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