La legge si occupa del litisconsorzio (o “comunanza della lite a più soggetti”) sotto il duplice profilo della sua necessità e della sua facoltatività. Il “litisconsorzio necessario” vuol dire necessità della presenza di più parti nel processo; precisamente esso è un fenomeno di legittimazione ad agire (o contraddire) in modo necessariamente congiunto. Ciò vuol dire che ex 102 1° C.P.C. (norma in bianco) la partecipazione di tutti i soggetti (cioè il litisconsorzio) è necessaria nel senso che condiziona il potere e dovere del giudice di pronunciarsi sul merito. il in base a ciò configura, per l’ipotesi di difetto della partecipazione congiunta di cui trattasi, un ordine del giudice di “integrare il contradditorio” (non è una costrizione però: le parti presenti devono chiamare quelli che devono partecipare. Chi interviene ex 268 deve accettare la causa così come è), cioè far chiamare a partecipare al processo coloro che dovrebbero parteciparvi, ma che ancora ne sono fuori. Il termine è perentorio: se non viene rispettato, il processo si estingue ex 307 3° C.P.C.. (perchè le parti non hanno chiamato le altre persone) Il problema è fondamentalmente quando esiste questa necessità?. Il 102 risponde a ciò dicendo che la necessità del litisconsorzio sussiste “quando la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”. Questa impossibilità di pronuncia se non in confronto di più soggetti, sembra in linea di massima fondata su ragioni di diritto sostanziale, perchè se così non fosse la norma finirebbe nella sua premessa (la stessa cosa che dice poi nella parte dispositiva: “coloro che debbono partecipare…debbono partecipare). Questa impossibilità sussiste nei rapporti plurisoggettivi innanzitutto quando la legge la enuncia espressamente per ragioni di opportunità. L’esempio è in un giudizio di divisione: una cosa che appartiene in comunione ad A, B e C, come potrebbe esser divisa se non tra tutti i partecipanti alla comunione? Se al giudizio partecipassero solo A e B e la cosa venisse divisa in 2 parti, il sacrificio del diritto di C apparirebbe assurdo ed iniquo. Oltre a ciò, ragioniamo su un altro esempio: l’eventuale accoglimento dell’azione di disconoscimento di paternità non potrebbe non influire sulla situazione giuridica della madre, quindi se quest’ultima non partecipasse, subirebbe delle conseguenze per un processo a cui non ha partecipato, e ciò è in contrasto con la regola della legittimazione nell’aspetto passivo e con la regola del contraddittorio. Per questo, in questo caso, una pronuncia senza la partecipazione di tutti sarebbe inutiliter data (inefficace anche tra le parti in giudizio). Ora questa regola appare però piuttosto rigorosa: per superare questo rigore, occorre ritenere che il vizio a cui da luogo il difetto del contradditorio non sia di semplice nullità, bensì di inesistenza, sebbene non tutta la dottrina è concorde. Ora la formula allora generica della necessità del litisconsorzio, vuole che esso sia necessario quando la pronuncia su di esso non possa esser efficace, neppure tra partecipanti al giudizio, se non in quanto resa verso tutti i soggetti (avviene soprattutto nei giudizi costitutivi relativi a stati o rapporti plurilaterali). Se invece nonostante la plurisoggettività del rapporto, la pronuncia su di esso può utilmente regolare i rapporti tra alcuni di quei soggetti lasciando la posizione di altri impregiudicata, allora il litisconsorzio non è necessario (nel resto dei casi avviene ciò). Il “litisconsorzio facoltativo” è così chiamato in quanto non è necessario, ma se esistono ragioni di opportunità per la partecipazione di più soggetti allo stesso processo, la legge consente non imponendolo, che più soggetti agiscano/siano convenuti nello stesso processo. Le ragioni sono nella connessione oggettiva tra le 2 azioni. Un aspetto particolare del litisconsorzio facoltativo è il cosiddetto “litisconsorzio alternativo” caratterizzato da uno stesso petitum verso più soggetti in alternativa tra loro (l. a. ”passivo) ovvero dallo stesso petitum di più soggetti in alternativa tra loro verso lo stesso convenuto (l. a. ”attivo”). Infine, in taluni casi di litisconsorzio facoltativo, l’identità del petitum e della causa petendi esige uno svolgimento formalmente unico. Es impugnazione della delibera assembleare da parte di più soci ognuno dei quali avrebbe potuto agire da solo senza che il giudice fosse tenuto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio. La dottrina parla di “litisconsorzio unitario”.

Questione di legittimazione. Rilevabile in ogni grado del processo, riguarda trattazione del merito, deve esser rinnovata, prescinde dalla domanda. Le persone che si convengono sono quelle di cui l’attore ha interesse.

Azione di accertamento mero. Se è una questione, non è necessaria la persona del terzo. Altrimenti c’è litisconsorzio.

Azione di condanna: non c’è litisconsorzio. Azione di condanna su beni mobili: l’importante è che sia citato solo uno. Azione di condanna su beni immobili: 608 ( ne vengono fuori 3 esempi).

Provvedimenti costitutivi. In caso di divorzio, non ci può chiaramente esser litisconsorzio. Nel caso di sentenza che vuole rendere definitivo un preliminare, è necessario l’intervento di un terzo.

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