legge 374/1991 → il legislatore introduce la figura del giudice di pace. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario. L’ufficio del giudice di pace ha sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti di pretura esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 30/1989 sulle preture circondariali, criterio che ha comportato l’istituzione di 848 uffici del giudice di pace. Il ruolo organico di tale ruolo di magistrati onorari è fissato in 4700 posti. I requisiti per la nomina a giudice di pace sono ora i seguenti:

  • essere cittadino italiano
  • avere l’esercizio dei diritti civili e politici
  • non avere condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure preventive
  • avere idoneità fisica e psichica
  • avere età tra 30 e 70 anni
  • avere cessato o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata
  • avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, che non è richiesto a coloro che hanno esercitato:

a- funzioni giudiziarie per almeno un biennio

b- funzioni notarili

c- insegnamento in materie giuridiche nelle università

d- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Legge 468/1999 → gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado.

Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. Il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed ha inoltre l’obbligo di astenersi in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Si stabiliscono delle indennità spettanti al giudice di pace per ciascun mese di effettivo servizio nonché per ciascuna udienza per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione specificando che l’indennità aspetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

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