Gli artt. 331-335 enunciano la direttiva dell’unità del processo di impugnazione, la cui esigenza è quella di far sì che, se un processo di primo grado ha avuto un determinato oggetto (es. cumulo di domande) o determinati soggetti (es. litisconsorzio), non si abbia una biforcazione processuale nell’ambito della fase di impugnazione. Detto questo occorre distinguere a seconda che il processo di primo grado si sia svolto tra due o più parti

  • se il primo grado si conclude con la soccombenza totale di una delle due parti, solo questa risulta legittimata ad impugnare la sentenza;
  • se il primo grado si conclude con una soccombenza ripartita, entrambi i soggetti sono potenzialmente legittimati ad impugnare (soccombenti teorici).

Impugnazione incidentale (art. 333).

L’art. 333 risolve il problema della soccombenza ripartita attraverso la distinzione tra impugnazione principale (proposta per prima) e impugnazione incidentale (proposta successivamente). L’obiettivo del legislatore, in particolare, è quello di fare in modo che le due impugnazioni siano proposte nell’ambito di un unico processo, allo scopo di evitare la biforcazione di un giudizio che in primo grado era stato unitario.

Ai sensi dell’art. 342, ad esempio, l’appello principale si propone nella forma dell’atto di citazione. Chi voglia per primo appellare la sentenza, quindi, deve proporre appello in tali forme. La controparte cui è stato notificato tale appello, al contrario, se vuole a sua volta impugnare, deve proporre a pena di decadenza impugnazione in via incidentale nello stesso processo, ossia deve appellare secondo forme e termini diversi da quelli dell’appello principale.

Riunione delle impugnazioni separate (risoluzione di un errore)

Nonostante le prescrizioni di legge, è possibile che contro la stessa sentenza siano proposti due appelli in forma principale. Tale ipotesi, portando a due distinte iscrizioni a ruolo e quindi a due processi separati, rischierebbe tuttavia di vanificare gli sforzi legislativi. Tale problema è stato risolto dall’art. 335, secondo il quale tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche di ufficio, in un solo processo .

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