Nel 1950 fu introdotto l’art. 129 bis disp. att. che, sul presupposto della non efficacia caducatoria immediata della sentenza di appello di riforma, dispone che se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza di appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste dall’art. 279 co. 2 n. 4, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione (sospensione del giudizio di primo grado).

Nel 1990 il legislatore, pur lasciando intatto l’art. 129 bis disp. att. ha modificato l’art. 336 co. 2, disponendo che la sentenza di appello di riforma estende i suoi effetti agli atti o provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello del passaggio in giudicato. A detta di Proto Pisani, tuttavia, la soluzione attualmente preferibile è quella di continuare a ritenere che gli effetti della sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado non definitiva si producono sugli atti e provvedimenti dipendenti da tale sentenza solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di riforma.

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