L’art. 279 co. 4, per evitare un uso distorto dello strumento dell’appello immediato allo scopo di lucrare l’effetto secondario di sospensione del giudizio di primo grado prevede che il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello . Fino alla modifica del 1990 il giudice di primo grado doveva sempre sospendere il processo mentre ora tale sospensione avviene solo qualora il giudice a quo ritenga che il regolamento di giurisdizione sia manifestamente infondato o inammissibile. Quanto agli effetti della sospensione che il giudice abbia disposto ex art. 279 co. 4, occorre sottolineare che:

  • se il giudizio di appello si conclude con una sentenza di conferma della sentenza non definitiva di primo grado, il giudizio di primo grado sospeso deve riattivarsi nei modi indicati dall’art. 125 bis disp. att., senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di appello di conferma;
  • se il giudizio di appello si conclude con la riforma della sentenza non definitiva di primo grado, sorgono delicati problemi circa le sorti del giudizio di primo grado nel periodo intermedio tra la pubblicazione della sentenza di appello di riforma e il suo passaggio in giudicato.
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