L’art. 107 disciplina la chiamata in causa di un terzo per ordine del giudice. Occorre sottolineare che sia nell’ipotesi dell’art. 106 sia nell’ipotesi dell’art. 107 la chiamata in causa del terzo rappresenta sempre un atto cui provvede una delle parti originarie attraverso la citazione. La distinzione tra le due ipotesi, quindi, sta nelle seguenti caratteristiche:

  • la chiamata in causa è subordinata alla preventiva valutazione del giudice sull’opportunità che il processo si svolga anche nei confronti del terzo;
  • se nessuna delle parti originarie provvede alla chiamata del terzo, la mancata ottemperanza all’ordine del giudice viene sanzionata con la cancellazione della causa dal ruolo e, dopo tre mesi, con l’estinzione;
  • la chiamata in causa può essere ordinata in qualsiasi momento dal giudice istruttore , ossia non è soggetta alle rigide preclusioni per la chiamata in causa su istanza di parte.

La chiamata in causa su ordine del giudice, in sintesi, assolve la funzione di evitare che la complessità delle situazioni sostanziali determini un cattivo funzionamento del processo in danno del cittadino e di assicurare il corretto funzionamento del principio del contraddittorio

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