Tentativo e circostanze comuni. sono applicabili: infatti esse aggravano o attenuano un reato (e il delitto tentato è un reato)

Tentativo e circostanze speciali. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che nel tentativo possano esser applicate se compatibili, le aggravanti configurate dal 576 e 575 (che potrebbero riferirsi solo ad un omicidio consumato). La possibile incompatibilità tra una certa circostanza e il delitto tentato va ricercata nella struttura del tentativo su cui si impernia l’elemento circostanziale (potrà esser incompatibilità che riguarda assolutamente la rilevanza della circostanza, ovvero incompatibilità che investe uno o più possibili contenuti affidabili alla circostanza stessa). Un’ulteriore specificazione ci porta a dire che la condotta costitutiva di tentativo può esser circostanziata solo per uno o più elementi accessori antecedenti (esempio: 62 C.P. “Attenuanti generiche”), contestuali (61 n. 1 C.P.) o immediatamente successivi alla condotta (62 n. 1 C.P.).

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