Il reato impossibile, previsto dall’art. 49 co. 2, rappresenta una figura ineliminabile in un sistema penale misto come il nostro, non potendo una coscienza giuridica progredita non considerare anche questa ipotesi. In particolare, comunque, due sono le ipotesi di reato impossibile:

  • impossibilità per inidoneità della condotta, la quale non rappresenta un doppione negativo del delitto tentato, ma si riferisce ai casi in cui il soggetto ha portato a termine l’intera condotta, che per sue caratteristiche intrinseche non ha realizzato l’offesa al bene protetto.

Chi pone in essere solo alcuni fatti idonei, quindi, compie un tentativo inidoneo, non punibile, mentre chi pone in essere l’intera condotta, la quale tuttavia sia inidonea ad offendere il bene protetto, compie un reato impossibile.

  • impossibilità per inesistenza dell’oggetto materiale, relativamente alla quale sorgono delle difficoltà, potendovi essere:
    • un’inesistenza assoluta dell’oggetto, perché in rerum natura mai esistito o estintosi.
    • un’inesistenza relativa dell’oggetto che, pur essendo esistente in rerum natura, manca nel luogo in cui cade la condotta criminosa.

La soluzione a tale problema che meglio contempera i principi di generalprevenzione, di legalità e di offensività è quella per cui:

  • il reato impossibile si ha nelle ipotesi di inesistenza assoluta dell’oggetto, inesistenza questa accertabile ex post, ossia tenendo conto di tutte le circostanze esistenti, anche se non conosciute o non verosimili ex ante.
  • il tentativo punibile si ha nelle ipotesi di inesistenza relativa, sempre che al momento della condotta apparisse verosimile l’esistenza dell’oggetto, essendo tale circostanza non conosciuta dall’agente né generalmente riconoscibile.

Circa l’elemento soggettivo, il reato impossibile, per chi lo ritiene un doppione negativo della condotta, è necessariamente doloso ed il dolo è identico a quello del delitto tentato. Per chi, al contrario, lo considera una figura autonoma, esso può essere anche colposo, sebbene l’impossibilità possa essere dovuta solo all’inidoneità della condotta e non anche all’inesistenza dell’oggetto.

Quanto agli effetti, i codici a più marcata impronta soggettivistica affidano al giudice la facoltà di non punire o di applicare una pena attenuata. Per i codici a base oggettivistica, invece, il reato impossibile, essendo un non reato, non può essere punito, tuttavia, in ragione di un’esigenza preventiva, il suo autore può essere sottoposto a misure di sicurezza (art. 49 co. 4).

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