Possono determinarsi reati a struttura complessa i vari tipi di reato che, pur se diversi tra di loro, sono tutti composti da fatti già di per sé reati, ossia:

  1. il reato complesso vero e proprio.
  2. il reato continuato.
  3. il reato abituale.

Se riportati al momento della loro creazione legislativa, essi possono essere ritenuti delle deroghe al concorso di reati, in quanto il legislatore unifica in una fattispecie autonoma e sottopone ad autonoma pena dei fatti che, altrimenti, avrebbero dato luogo ad una pluralità di reati. Visti ad unificazione avvenuta, al contrario, tali reati non possono più considerarsi delle deroghe, perché concorso di reati e reati a struttura complessa sono concetti contrapposti, come lo sono, appunto, i concetti di unità e di pluralità di reati.

Quanto ai rapporti tra fattispecie a struttura complessa e fattispecie semplice, i reati in questione danno luogo ad un fenomeno di concorso apparente di norme. Il fatto che integra la fattispecie a struttura complessa (es. rapina) integra ad abundantiam anche la fattispecie semplice (es. furto), ma ad esso è applicabile la sola norma sul reato complesso, abituale e continuato. Circa la natura dei reati a struttura complessa, da tempo si discute se si tratti di (1) unità reale (fondata su schemi ontologici unitari, che si impongono al legislatore e all’interprete), di (2) unità giuridica (creata dal legislatore, che nella sua libertà di scelta ha valutato unitariamente situazioni che avrebbe egualmente potuto frazionare in una pluralità di reati) o di (3) unità fittizia (nel senso che la legge fa artificiosamente apparire, al solo dine di evitare il cumulo materiale delle pene, come unità ciò che ontologicamente è pluralità). Premesso che l’unità è comunque normativa, l’unità, giuridicamente, esiste o non esiste, ma se esiste produce le conseguenze che sono proprie del reato unico, qualunque sia la qualificazione che a essa si voglia attribuire.

Sul piano ontologico, comunque, ciò che esiste non è tanto l’unità o la pluralità dei comportamenti, quanto piuttosto l’esistenza o meno di un loro rapporto di connessione. Se tuttavia è vero che un diritto non avulso dalla realtà umana non può trascurare le connessioni tra i fatti, è anche vero che esso è libero nella scelta dei mezzi tecnici con cui prendere in considerazione tali connessioni.

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