Le cause scriminanti (o di giustificazione) sono particolari situazioni in presenza delle quali un fatto che altrimenti sarebbe reato non è tale, e questo perché la legge lo impone o lo consente.

Il fondamento politico-sostanziale (1) della liceità del fatto viene individuato nell’interesse mancante, prevalente o equivalente. Per il consenso dell’avente diritto, con la rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene, viene meno lo stesso interesse da tutelare (non sussiste conflitto di interessi). Tutte le altre scriminanti, al contrario, postulano un conflitto di interessi, il cui bilanciamento si risolve con la prevalenza di uno degli interessi. Il fatto scriminato, comunque, è lecito, sotto il profilo penale ed extrapenale, stante l’unitarietà dello stesso, e quindi non può essere né sanzionato né impedito. Le ragioni di tale illiceità, tuttavia, sono profondamente diverse, variando in base alle situazioni.

Il fondamento logico-giuridico (2), invece, è dato dal principio di non contraddizione, per cui uno stesso ordinamento non può imporre o consentire e, parallelamente, vietare il medesimo fatto senza rinnegare se stesso e la sua pratica possibilità di attuazione.

Il fondamento tecnico-dommatico (3) consiste nell’assenza di tipicità del fatto scriminato: le scriminanti, infatti, costituiscono elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa. L’omicidio, ad esempio, consiste nel cagionare la morte, ma questo in assenza degli estremi della legittima difesa, dello stato di necessità, dell’uso legittimo delle armi e dell’adempimento del dovere.

Sotto il profilo sostanziale le scriminanti escludono l’offesa, costituendo dei limiti alla tutela del bene. In presenza di esse, quindi, manca l’offesa per la semplice ragione che il bene non è più tutelato dalla norma (manca offesa in senso giuridico).

Circa la diversità di disciplina, le scriminanti vanno nettamente distinte:

  • dalle cause di esclusione della colpevolezza, che attengono allo stesso fatto umano e lo qualificano come lecito ab origine, privandolo dello stesso disvalore oggettivo.
  • dalle cause di esclusione della pena (situazioni esterne al fatto umano), che non escludono il reato, ma che spingono il legislatore a non applicare la sanzione penale.
  • dalle cause di estinzione del reato, che sopravvengono quando il reato è già perfetto in tutti i suoi elementi, positivi o negativi.

Le scriminanti, in ordine alla loro applicabilità, possono essere:

  • comuni, se previste dalla parte generale del codice per tutti i reati con esse compatibili.
  • speciali, se previste dalla parte speciale o in leggi speciali per particolari reati.
  • proprie, se previste per determinati soggetti.
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